Intervento con cui lo Stato, mediante un provvedimento legislativo, acquisisce la proprietà, piena o parziale, o almeno il controllo, di determinate industrie private, o l’esercizio di alcune attività di preminente interesse generale. Il termine è spesso usato come sinonimo di statalizzazione. Scopo generale della n. è il controllo statale di specifici settori produttivi, rivolto primariamente al perseguimento di finalità sociali (quali il sostegno all’occupazione o lo sviluppo di un’area territoriale economicamente arretrata) e non al perseguimento del profitto (fondamentale invece per le imprese private). Nei diversi paesi il processo di n. dell’apparato produttivo ha assunto forme differenti: in alcuni Stati, come nell’URSS o attualmente il Venezuela, ha rappresentato la premessa della centralizzazione dell’economia (nella letteratura socialista il termine n. indica la fase preliminare della socializzazione), mentre nei paesi capitalisti, come l’Italia, ha interessato soltanto i settori economici strategici e di interesse pubblico e, talvolta, si è anche manifestata nella forma dell’economia mista, come nel caso delle partecipazioni statali (➔ partecipazione). Nota è la n. dell’energia elettrica, avvenuta nel 1962 con la nascita dell’ENEL. Un’importante funzione di impulso dell’economia è stata svolta dalla n. dei settori produttivi di base nei paesi in via di sviluppo. Tuttavia, dagli anni 1980, i problemi di finanza statale, l’eccessiva burocratizzazione e i frequenti casi di inefficienza produttiva delle imprese in mano statale hanno determinato in molti paesi un progressivo ridimensionamento dei settori nazionalizzati (➔ privatizzazione).
La Costituzione italiana (art. 43) prevede espressamente che «a fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, a enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese, che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio e abbiano caratteri di preminente interesse generale». Secondo il diritto internazionale, lo Stato è libero di procedere alla n. di attività economiche gestite da stranieri o da società straniere; l’unica limitazione è costituita dall’obbligo, riconosciuto anche dall’Assemblea generale dell’ONU nella Dichiarazione sulla sovranità permanente sulle risorse naturali, del 14 dicembre 1962, di corrispondere all’espropriato straniero un indennizzo.