Per anatocismo si intende la produzione di interessi da parte di interessi scaduti e non pagati su un debito pecuniario. Questo istituto, guardato generalmente con sfavore dalle legislazioni antiche e moderne, ha avuto poca fortuna anche nei diritti moderni. Il Codice civile (art. 1283) dispone che in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi, ma negli ultimi anni il problema dell’anatocismo si è legato a profili di tutela del contraente debole in generale e del consumatore in particolare. Sulla disciplina dell’anatocismo si è formata una nutrita giurisprudenza della Corte di cassazione: in particolare, tra i principi affermati più di recente, si ricorda l’inestensibilità dell’anatocismo ai debiti di valore e la natura di uso negoziale e non normativo (e dunque inidoneo a derogare all’art. 1283 c.c.) delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenute nei contratti bancari. V. anche quanto disposto dall’art. 120 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.