Mezzo di conservazione del patrimonio del debitore attribuito dalla legge al creditore. Consiste nella facoltà attribuita al creditore di esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare. In particolare, l’esercizio dell’azione surrogatoria non ha come effetto di far entrare nel patrimonio del creditore il bene spettante al debitore, bensì quello di assicurarlo al patrimonio del debitore, in modo da poter far soddisfare su esso il proprio credito. Presupposti per l’esercizio della surrogazione sono: l’esistenza di un credito; il pericolo di insolvenza; l’inerzia del debitore. La surrogazione non può essere esercitata per tutti i diritti e le azioni spettanti al debitore, ma solo per quelli che abbiano carattere patrimoniale e che, per loro natura o per disposizione di legge, non siano strettamente inerenti alla persona del debitore, come, per es., il credito per alimenti, il diritto di revoca della donazione per ingratitudine ecc. Il creditore, quando agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore (art. 2900 c.c.): nei confronti di questo non deve essere proposta una autonoma domanda, ma la chiamata è necessaria, trattandosi di un’ipotesi di litisconsorzio necessario.