La Banca Centrale Europea (BCE) è una delle istituzioni dell'Unione Europea (UE). Istituita con il Trattato di Maastricht (1992) e costituita il 1° giugno 1998, ha sede a Francoforte. Dal 1° gennaio 1999 gli Stati membri dell’UE aderenti all’area dell’euro le hanno trasferito la sovranità monetaria. Insieme alle banche centrali nazionali degli Stati membri dell’UE che hanno introdotto l’euro nella terza fase dell’unione monetaria europea (19 nel 2015) costituisce l’Eurosistema, che è governato dal Consiglio direttivo e dal Comitato esecutivo della BCE. Insieme alle banche centrali nazionali di tutti gli Stati membri dell’UE (inclusi quelli che mantengono la moneta nazionale), costituisce il più ampio Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC). Obiettivo primario della politica monetaria condotta dal SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi.
Statuto della BCE. - Alla BCE è riconosciuta personalità giuridica distinta da quella dell’UE e piena indipendenza sia dai governi dei paesi membri, sia dalle altre istituzioni e dagli organi comunitari (art. 282, n. 3 del Trattato sul funzionamento dell’UE). I componenti dei suoi organi direttivi godono di garanzie che li mettono al riparo da qualsiasi pressione esterna. Essa gode inoltre di autonomia finanziaria, in quanto fa fronte alle spese di gestione (e d’investimento) con i proventi della propria attività.
Compiti della BCE. - Alla BCE sono riservati: il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote all’interno dell’area dell’euro, la gestione delle riserve valutarie ufficiali dei paesi nell’area dell’euro, la politica del cambio con paesi terzi e la promozione del buon funzionamento del sistema dei pagamenti. Unitamente alle banche centrali nazionali partecipanti al SEBC, la BCE formula la politica monetaria per l’area dell’euro, in coerenza con l’obiettivo primario della stabilità dei prezzi, individuando le linee strategiche da seguire, le modalità con cui condurre la politica monetaria, gli strumenti da utilizzare. Adotta gli indirizzi e le decisioni necessari ad assicurarne l’attuazione.
Struttura. - Il Consiglio direttivo, composto dai membri del Comitato esecutivo e dai governatori delle banche centrali nazionali del SEBC, è l’organo decisionale supremo della BCE. L’attività corrente è gestita dal Comitato esecutivo (presidente, vicepresidente e 4 membri), che dà attuazione alle decisioni di politica monetaria e agli indirizzi del Consiglio direttivo e impartisce le istruzioni relative alle banche centrali nazionali.
Voci correlate
Unione economica e monetaria. Diritto dell'Unione Europea