Dal 1° gennaio 1999, è la moneta ufficiale degli Stati membri dell’Unione Europea (UE). Il suo simbolo è €. Il nome, deciso nel corso del Consiglio europeo di Madrid nel 1995, corrisponde alla radice del nome del continente europeo in tutte le lingue dei paesi appartenenti all’Unione. Undici paesi dell’UE (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna) hanno adottato l’euro dal 1° gennaio 1999 (con entrata in circolazione in forma di banconote a partire dal 1° gennaio 2002); a essi si sono aggiunti la Grecia nel 2001, la Slovenia nel 2007, Cipro e Malta nel 2008, la Slovacchia nel 2009, l’Estonia nel 2011, la Lettonia nel 2014, la Lituania nel 2015, la Croazia nel 2023. La Gran Bretagna, la Danimarca e la Svezia hanno scelto di non adottare la moneta unica.
Disposizioni e regolamenti. - Il Trattato sull’Unione Europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993, prevedeva l’istituzione di una moneta unica per tutti i paesi aderenti. Esso ha stabilito inoltre i cosiddetti criteri di convergenza, cioè i parametri economici che i paesi devono rispettare per poter passare all’introduzione e all’adozione dell’euro: deficit pubblico pari o inferiore al 3% del PIL; rapporto debito pubblico/PIL inferiore al 60%; tasso di inflazione non superiore dell’1,5% rispetto al tasso medio dei 3 Stati membri a più bassa inflazione; tassi di interesse a lungo termine non superiori del 2% rispetto alla media dei 3 Stati membri a più bassa inflazione; valuta stabile sui mercati per almeno un biennio prima del termine stabilito per l’ingresso nell’unione monetaria.
Le norme che hanno consentito la concreta adozione dell’euro sono contenute nei regolamenti del Consiglio dell’Unione Europea 1103/1997 e 974/1998. I singoli legislatori nazionali hanno poi adottato disposizioni ulteriori, volte a dirimere varie questioni collegate all’adozione dell’euro. Il 1° gennaio 1999 le monete nazionali degli 11 paesi dell’area euro continuavano provvisoriamente a esistere, ma diventavano perfettamente fungibili, essendo stati fissati in via definitiva i tassi di conversione fra valute nazionali ed euro. Veniva anche avviata una politica monetaria unica da parte della Banca Centrale Europea. Alla stessa data cessò di esistere l’ECU, la moneta europea nominale il cui valore era calcolato sulla base di un paniere di valute nazionali. Dal 1° gennaio 1999, inoltre, l’euro poté essere utilizzato per tutti i pagamenti che non richiedevano l’uso del contante, e dallo stesso giorno i paesi aderenti emisero titoli del debito pubblico esclusivamente denominati in euro. L’euro è amministrato dalla BCE e dal Sistema delle banche centrali europee. La valuta è strutturata su 7 tagli cartacei, uguali in tutti i paesi (banconote da 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 euro, quest'ultima non più emessa dal 1° gennaio 2019 pur conservando valore legale). Dal 1° gennaio 2019 le banconote da 500 euro non verranno più prodotte, ma quelle in circolazione avranno ancora una valore legale ) e su 8 valori metallici (monete da 1, 2, 5, 10, 20, 50 centesimi e da 1 e 2 euro, contraddistinte da un recto comune a tutti i paesi e da un verso con caratteristiche nazionali diverse). Dal 1° gennaio 2018, in attuazione della legge di conversione del decreto-legge 50/2017, in Italia è stato sospeso il conio delle monete da 1 e 2 centesimi, pur continuando esse ad avere valore legale
Diritto commerciale. - L’adozione dell’euro ha comportato l’esigenza di adeguare i riferimenti presenti nelle legislazioni nazionali dei diversi paesi dell’UE. Per quanto riguarda il diritto societario italiano, l’introduzione dell’euro – con un rapporto di conversione pari a 1936,27 lire per 1 euro – ha richiesto adeguamenti specie in materia di capitale sociale e di valore nominale delle azioni e delle quote (d. legisl. 213/1998, poi modificato dal d. legisl. 206/1999); tali provvedimenti hanno aggiunto inoltre una disciplina ulteriore e speciale a quanto già formulato in via generale nei regolamenti del Consiglio UE (1103/1997 e 974/1998). In particolare, per gli atti costitutivi delle società in essere alla data di entrata in vigore dell’euro si stabiliva un meccanismo semplificato di ridenominazione nella nuova moneta di conto; per le partecipazioni in società per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, si è generalizzata l’imposizione di un valore nominale minimo fissato in un euro. Se la società intende emettere azioni con valore nominale diverso dal minimo, questa può scegliere – diversamente dal passato – solo multipli di euro espressi in cifra tonda. I decreti legislativi citati si occupano, inoltre, della ridenominazione degli strumenti di debito, sia pubblici sia privati. I titoli obbligazionari emessi dagli enti pubblici locali (per es., BOC e BOR) sono stati equiparati agli strumenti finanziari privati quanto al regime di conversione, che viene attuata dividendo il valore del taglio minimo di ciascun prestito per 1936,27 e moltiplicando il risultato – arrotondato al secondo decimale per difetto o per eccesso, a seconda che sia inferiore o superiore a 0,005 – per il numero di tagli minimi che componevano il prestito. Per quel che concerne la contabilità e la redazione dei bilanci delle imprese, si stabiliva che a partire da 1° gennaio 2002 (data di entrata in vigore della nuova unità monetaria) tutti i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna dovessero essere redatti in euro.
Unione economica e monetaria. Diritto dell’Unione Europea