Delitto commesso da chiunque abusa dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, non necessariamente interdetta o inabilitata, o dei bisogni, delle passioni e della inesperienza di una persona minore, al fine di indurla a compiere un atto dannoso per sé o per altri (art. 643 c.p.).
Il bene giuridico protetto dalla norma è il patrimonio di soggetti che, a causa dello stato di inferiorità mentale, sono maggiormente esposti alle altrui condotte di sfruttamento.
L’elemento soggettivo è il dolo specifico costituito dal fine dell’agente di conseguire un profitto per sé o per altri. L’art. 649 c.p. stabilisce, inoltre, che se il fatto in esame è commesso a danno dei congiunti in determinate circostanze, l’agente non è punibile senza la querela della persona offesa. La norma cerca in tal modo di bilanciare la tutela degli interessi economico-familiari con il particolare turbamento delle relazioni familiari che la perseguibilità d’ufficio del reato può determinare.