Esplicita previsione che il contratto si risolverà nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite (art. 1456 c.c.). La risoluzione avviene di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva. Nell’enfiteusi la dichiarazione del concedente di valersi della clausola risolutiva espressa non impedisce l’esercizio del diritto di affrancazione (art. 973 c.c.).