In diritto civile, l’affrancazione da enfiteusi è l’atto con cui l’enfiteuta, previo pagamento al concedente di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell’interesse legale, può acquistare la proprietà del fondo enfiteutico (art. 971 c.c.). L’affrancazione è espressione di un diritto potestativo dell’enfiteuta che non può essere in nessun caso escluso e si esercita con ricorso al tribunale in composizione monocratica, ma può avvenire anche consensualmente.
Affrancazione da prestazioni perpetue. - Atto attraverso il quale il proprietario di un fondo gravato da un’obbligazione reale importante corresponsione a terzi, periodicamente o in perpetuo, di un canone o di una rendita in denaro o in derrate, può liberare il fondo dal relativo peso (artt. 1865-1869 c.c.).
Affrancazione da usi civici. - Liberazione del fondo gravato da usi civici mediante un compenso in natura, consistente nell’attribuzione in proprietà al Comune o all’associazione agraria titolare dell’uso di una porzione del fondo stesso, determinata dal commissario liquidatore degli usi civici ai sensi della l. n. 1766/1927.