Per contratto misto si intende un contratto atipico che risulta dalla combinazione di distinti schemi negoziali fusi insieme dall'unicità della causa (v. Causa del negozio giuridico), dando luogo ad una convenzione unitaria per autonoma individualità: ad esempio, i contratti di albergo, di parcheggio e così via. La disciplina del contratto misto è data o dal criterio dell'assorbimento (quando uno schema contrattuale risulta prevalente sull'altro), per cui si applicheranno le norme relative al tipo principale, oppure dal criterio della combinazione, per cui ogni elemento sarà disciplinato dalle proprie regole. Secondo parte della dottrina la categoria dei contratti misti non avrebbe autonomia concettuale rispetto a quella dei contratti atipici.
Sui contratti collegati v. Collegamento negoziale.