È un contratto innominato in forza del quale un soggetto si obbliga ad eseguire la prestazione dovuta da un terzo a prima richiesta, vale a dire rinunciando ad opporre tutte le eccezioni relative al rapporto garantito. Dopo alcune incertezze iniziali, dovute alla difficoltà di individuare la causa di questo contratto, la dottrina nettamente prevalente e la giurisprudenza ormai consolidata hanno considerato ammissibile tale schema. Anzi, è stato proprio merito della giurisprudenza, per rimediare ai possibili abusi a cui si presta la figura, ritenere ammissibile che il ricorso all’exceptio doli generalis, anche se, in tal modo, l’«astrattezza» del contratto ne è stata fortemente limitata.
Riconoscimento del vizio della cosa venduta da parte del produttore e contratto autonomo di garanzia di Emanuela Impoco