È il contratto con cui l’albergatore si impegna, dietro corrispettivo, ad alloggiare un cliente in uno o più locali, adeguatamente mobiliati e forniti di idonei servizi nonché, di solito, a somministrargli le bevande e i cibi richiesti, dietro corrispettivo. Particolare attenzione è riservata dal codice civile (artt. 1783-1786) alla responsabilità dell’albergatore per il caso di sottrazione, perdita o deterioramento delle cose portate in albergo dal cliente. Rientrano tra queste ultime anche le cose affidate in custodia fuori dell’albergo ad un ausiliario dell’albergatore, sia durante il soggiorno sia immediatamente prima o dopo lo stesso (per esempio, i bagagli). Quando la responsabilità interessa cose consegnate in custodia all’albergatore o che lo stesso ha rifiutato di ricevere in custodia, pur essendone obbligato (per esempio, denaro, oggetti di valore), l’albergatore risponde illimitatamente; per le cose portate in albergo, la responsabilità è invece limitata al valore della cosa e sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata. Dalle responsabilità l’albergatore può liberarsi solo provando che la perdita o il deterioramento sono dovuti al cliente o a suoi visitatori, a forza maggiore o alla natura della cosa. I patti tesi a escludere o limitare la responsabilità dell’albergatore sono nulli.