È un contratto di durata, e a titolo oneroso, con cui un’impresa, detta factor, offre a un imprenditore tutti o alcuni dei seguenti servizi: gestione sistematica dell’incasso dei crediti e dell’eventuale contenzioso; tenuta della contabilità debitori; concessione di anticipazioni sull’importo dei crediti; assunzione del rischio di insolvenza. Nato negli Stati Uniti e successivamente propagatosi in Italia, il factoring consente alle imprese che effettuano consistenti vendite a credito di monetizzare celermente e agevolmente i propri crediti.
La disciplina del factoring è contenuta nella l. n. 52/1991, che lo qualifica come una cessione globale di crediti pecuniari futuri verso corrispettivo (art. 1260 e ss. c.c.). Grazie al contratto di factoring, il factor acquisisce automaticamente e man mano che vengono a esistenza i crediti futuri, senza per questo dover ricorrere ad ulteriori atti traslativi. Il factoring avviene di norma pro solvendo, ovvero senza che il cedente del credito garantisca la solvenza del debitore ceduto; tuttavia è prevista la possibilità di inserire siffatta garanzia, nel qual caso la cessione si intende effettuata pro soluto.