Nominato nella sentenza dichiarativa di fallimento, è l’organo della procedura fallimentare al quale spettano, soprattutto, l’amministrazione del patrimonio del fallito e il compimento di tutte le operazioni della procedura, sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori (art. 31 l. fall.). Il curatore, per quanto attiene l’esercizio delle sue funzioni, ha la qualità di pubblico ufficiale (art. 30 l. fall.); entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento deve presentare al giudice delegato una relazione sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell’esercizio dell’impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini dell’istruttoria penale. Il compenso e le spese dovuti al curatore sono liquidati con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.