Obbligo a cui è tenuto il prestatore di lavoro, nello svolgimento della propria attività (art. 2104 c.c.). La norma si applica al rapporto di lavoro subordinato e si riferisce, più in particolare, alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e all’interesse dell’impresa. Da ciò si deduce che si tratti della diligenza media, oggettivamente intesa, che presuppone la capacità di eseguire la prestazione proporzionata alle mansioni espletate.