Grave sciagura che provochi danni di vaste proporzioni o causi la morte di parecchie persone, con riferimento soprattutto ad eventi legati ad attività umane (scontri ferroviari, collisioni di navi, incidenti aerei) ma anche a calamità naturali, e anche la rovina, il danno irreparabile prodotto da tali accadimenti. Il termine si riferisce anche a un fatto o a un avvenimento, pur non calamitoso in sé, che è causa di gravi perdite o danni, anche economici. In diritto, si hanno le seguenti ipotesi di reato: chi cagiona un d. ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni (art. 430 cod. pen.); chi cagiona naufragio, sommersione o d. aviatorio, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni (art. 428); per i fatti diretti a cagionare altri d. è prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni, e da tre a dodici anni se il d. avviene (art. 434). Chi cagiona colposamente il d. è punito con la reclusione da uno a cinque anni, la pena per tale ipotesi delittuosa è raddoppiata se si tratta di d. ferroviario, ο di naufragio di una nave o caduta di aeromobile adibiti a trasporto di persone (art. 449 cod. pen.).