Con l’espressione equo canone il legislatore aveva designato l’ammontare massimo del corrispettivo che il conduttore di immobile urbano adibito ad uso di abitazione poteva versare al locatore (artt. 12 ss. l. 27 luglio 1978, n. 392). Intenzione del legislatore era di garantire agli inquilini un fitto tendenzialmente stabile e proporzionato al reddito e ai locatori una adeguata rimunerazione per il capitale investito nell’immobile locato. In base all’art. 12 della l. n. 392 (rubricato equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione), il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione non poteva superare il 3,85 % del valore locativo dell’immobile. Gli artt. 12 ss. sono stati abrogati dalla l. 9 dicembre 1998, n. 431.