Studio di proporzioni architettoniche e scultorie rapportate a un elemento preso come unità di misura. Risale all’arte greca. Originariamente fece riferimento a moduli empirici, anatomici (misura di testa, piede ecc.) o geometrici; nella costruzione di un edificio il modulo era dato dal triglifo (nell’ordine dorico) o dal diametro della colonna. Nel 5° sec. Policleto scrisse un trattato, di cui abbiamo testimonianza da Plutarco, Luciano, Vitruvio e Galeno (questi due ultimi, fondamentali per la teoria delle proporzioni nel Medioevo e nel Rinascimento), secondo un sistema di cui era esempio la statua del Doriforo.
Il Rinascimento riprese il problema del c. classico, riesaminando la figura umana vitruviana a braccia e gambe divaricate, entro un cerchio o un quadrato; si tentò di determinare le proporzioni con un modulo, al fine di fissare rapporti aritmetici. L.B. Alberti nel De statua propose un nuovo canone per la scultura con un regolo diviso in piedi, once e minuti; Leonardo, nel Trattato sulle proporzioni, fissò in tre braccia, o anche in nove mani, l’altezza media umana. A. Dürer raccolse le sue osservazioni nel libro Della simmetria del corpo umano; nel 17° sec. studiò il problema R. de Piles; nel 18° sec. lo studio delle proporzioni ebbe nuova fortuna nelle formulazioni del neoclassicismo (G. Audran, J.J. Winckelmann).
Tecnica di contrappunto in cui una melodia, detta ‘antecedente’ è riproposta nei medesimi intervalli da un’altra linea melodica detta ‘conseguente’; se il c. è a più di due voci tutti i conseguenti imitano fedelmente l’antecedente.
Il complesso degli scritti sacri che il credente ritiene contenere una dottrina rivelata dalla divinità, e quindi assolutamente vera e capace di assicurare la salvezza dell’anima.
canone C. d’Eusebio La serie di dieci tavole canoniche, ideate da Eusebio di Cesarea, che raccolgono i passi concordati dei quattro Vangeli.
In liturgia, la parte essenziale e fissa della celebrazione eucaristica, compresa tra il Prefazio e l’orazione domenicale (Padre nostro).
In diritto, furono detti c. le norme di carattere giuridico che la Chiesa fissava per sé stessa; tale senso il termine conserva nel Codex iuris canonici, dove i c. sono i singoli articoli, in quello in vigore dal 1983 in numero di 1752.