esemplare d’obbligo Espressione usata per indicare le copie di una pubblicazione che, per legge, l’editore o il tipografo sono tenuti a depositare, seguendo determinate formalità, per consentire l’arricchimento delle raccolte pubbliche e la protezione del diritto d’autore. In Italia il deposito legale dei prodotti editoriali destinati all’uso pubblico è regolato dalla l. 106/15 aprile 2004, e dal d.p.r. 252/3 maggio 2006: entro 60 giorni dalla prima distribuzione al pubblico, una copia deve essere consegnata alla Biblioteca Nazionale di Firenze, una alla Biblioteca Nazionale di Roma e due copie (oppure una per le opere che abbiano una tiratura limitata non superiore ai 200 esemplari) all’istituto depositario della regione in cui ha sede l’editore.