Mezzo di prova disciplinato dagli artt. 218 e 219 c.p.p., con cui si accerta se un fatto sia avvenuto in un determinato modo. Consiste nella osservazione sperimentale di un accadimento attraverso la riproduzione della situazione di fatto e la ripetizione simulata delle sue modalità di svolgimento. Viene disposto dal giudice con ordinanza indicante l’oggetto, il giorno, l’ora e il luogo dell’operazione, nonché l’eventuale nomina di un esperto. Il giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni, ne dispone la documentazione, anche con apparecchiature cinematografiche, fotografiche e simili, al fine di valorizzare la natura dinamica dell’atto; provvede inoltre alla redazione di un relativo verbale. Per l’esperimento giudiziale di una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile, si può precedere secondo le forme dell’incidente probatorio ex art. 392 e seg. c.p.p.
Prova. Diritto processuale penale