In filosofia del diritto, la funzione propriamente giuridica della sanzione, che consiste nel reinserimento del reo nell’ordine sociale dopo la pena. Se con il reato, infatti, il reo fuoriesce dalla logica della coesistenza, con la pena, e solo per il fatto di averla scontata, egli è reinserito in essa.
Per il diritto, pertanto, l’e. non coincide con la conversione spirituale o con il ravvedimento del reo (aspetti soggettivi che la pena può solo favorire, ma non garantire), bensì con la sua rigenerazione giuridica, indipendentemente dall’atteggiamento interiore. L’e. rappresenta, perciò, l’effetto oggettivo e strutturale della pena, fondata sull’irrinunciabile esigenza giuridica di far emergere sempre e comunque il valore sostanziale della dignità dell’uomo, anche se colpevole di aver commesso un reato.