Nel processo civile, uscita di una parte dal processo, quando a esso partecipino più di due soggetti (art. 108, 109 e 111, 3° co., c.p.c.). L’e. è la conseguenza del mutamento della situazione legittimante in capo all’estromettendo (legittimazione ad agire), dovuta a una modificazione della domanda iniziale variamente verificatasi (per es., per alienazione del bene oggetto della controversia, ex art. 111 c.p.c., o a seguito di deposito della prestazione da parte dell’obbligato, ex art. 109 c.p.c.).
Necessita di una pronuncia del giudice sotto forma di ordinanza (art. 108 c.p.c.), subordinata al consenso delle altre parti. In ogni caso, la sentenza pronunciata nei confronti delle parti fra le quali il processo continua vincola anche l’estromesso. Ipotesi speciali e di dubbia ricostruzione sistematica sono previste dal codice civile agli art. 1586 e 1777.