Sacerdote appartenente alla corporazione latina depositaria del diritto sacro relativo ai trattati di alleanza e alle dichiarazioni di guerra (ius fetiale). A Roma i f. costituivano un collegio di 20 membri eletti per cooptazione. Nelle dichiarazioni di guerra eseguivano la rerum repetitio; assunte le sembianze di Giove Faretrio, il pater patratus si avvicinava ai confini del territorio nemico e con parole solenni intimava la restituzione entro 30 giorni di quanto indebitamente sottratto al popolo romano; se la dichiarazione era insoddisfatta, seguiva la indictio belli; le ostilità iniziavano con il lancio di una hasta, per mano del pater patratus, in territorio nemico (più tardi, in un terreno vicino al tempio di Bellona, considerato per finzione giuridica terra ostile). Sotto la protezione di Giove era anche la cerimonia di pace, consistente nella stipula di un trattato (foedus) accompagnata da un giuramento per Iovis lapidem e dal solenne sacrificio di un maiale. Le forme del diritto f., cadute in disuso verso la fine della Repubblica, furono rinnovate in età imperiale.