L'impossibilità sopravvenuta della prestazione è un modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall'adempimento (artt. 1256 ss. c.c.). Quando la prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, e questi non sia in mora, l'obbligazione si estingue. Se l'impossibilità è solo temporanea l'obbligazione non si estingue ma il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento; se, tuttavia, l'impossibilità persiste fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto il debitore non può più essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione o fino a quando il creditore non ha più interesse a conseguirla, l'obbligazione si estingue comunque. Se l'impossibilità è solo parziale, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile.
Sulla risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, v. Risoluzione del contratto.