• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

Infortunio sul lavoro

Enciclopedia on line
  • Condividi

L’infortunio sul lavoro è l’evento accidentale legato a una causa violenta che si verifica nel contesto lavorativo, provocando la morte, l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta tale da comportare l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. Le cause d’infortunio possono essere classificate in: a) energie lesive d’ordine fisico (energie meccaniche: traumi; energie dinamiche: sforzi corporei; asfissia da cause fisiche; energie termiche: caldo e freddo; energia barica: ipero-ipobaropatie; energie radianti: luminose, raggi X, radium ecc.; energia elettrica); b) energie lesive d’ordine chimico (caustici; tossici esogeni); c) energie lesive d’ordine biochimico (tossici endogeni; sostanze anafilattizzanti); d) virus; e) traumi psichici. Oltre a queste, sul piano medico-legale, va preso in considerazione l’eventuale intervento di fattori d’ordine concausale, preesistenti o sopravvenuti, e la determinazione delle conseguenze dell’infortunio, ai fini della valutazione del danno derivatone, come invalidità temporanea ed, eventualmente, permanente. In dottrina e in giurisprudenza, i presupposti della violenza della causa produttiva dell’infortunio sono ravvisati nell’idoneità, qualitativa e quantitativa, del fattore lesivo esterno a determinare un’alterazione psicofisica, e nella rapidità del suo verificarsi. Ai sensi del d.p.r. n. 1124/1965, si ha infortunio con inabilità permanente assoluta quando si perde completamente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro; infortunio con inabilità permanente parziale quando l’attitudine al lavoro diminuisce in misura superiore al 10% e per tutta la vita; infortunio con inabilità temporanea assoluta quando l’infortunio impedisce totalmente e di fatto di attendere al lavoro per un determinato periodo. L’inabilità permanente al lavoro, totale o parziale, è valutata in base all’attitudine generica al lavoro, senza alcun riferimento alla reale natura del lavoro svolto dal singolo soggetto, ma utilizzando determinate tabelle di menomazione previste dalla legge. L’inabilità temporanea assoluta fa invece riferimento al lavoro specifico svolto dall’infortunato. Al verificarsi di un infortunio il lavoratore è tenuto a darne immediata comunicazione al datore di lavoro (art. 52 d.p.r. n. 1124/1965); ove ciò non avvenga il lavoratore perde il diritto all’indennità economica temporanea per i giorni antecedenti a quello in cui il datore ha ricevuto notizia dell’evento lesivo. Il datore di lavoro, per parte sua, è tenuto a redigere la richiesta di visita medica e ad accompagnare il lavoratore al più vicino ambulatorio INPS o al pronto soccorso. Se l’infortunio è prognosticato non guaribile entro tre giorni, il datore di lavoro deve denunciare l’evento all’INPS. A chi subisca un infortunio che determini un’inabilità temporanea è corrisposta da parte dell’INAIL, a decorrere dal quarto giorno e fino alla guarigione clinica, un’indennità economica giornaliera (art. 68 d.p.r. n. 1124/1965). L’indennità può essere anticipata dal datore di lavoro e rimborsata successivamente dall’INPS.  Per effetto della copertura assicurativa, il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile e, quindi dal risarcimento del danno, salvo che: l’infortunio sia derivato dalla commissione di un fatto che costituisce reato da parte del datore di lavoro, dei suoi incaricati o dei suoi dipendenti; il reato sia perseguibile d’ufficio; vi sia stato preventivamente l’accertamento giudiziale di una responsabilità penale del datore di lavoro (art. 10 d.p.r. n. 1124/1965). Rientrano nella nozione di infortunio tutelabile non solo gli eventi conseguenti al rischio proprio dell’attività svolta dal lavoratore, ma anche quelli riconducibili al rischio connaturato all’ambiente di lavoro, nonché gli infortuni avvenuti in circostanze puramente accidentali, in conseguenza di un rischio generico e comune; ne sono invece esclusi i gli infortunio direttamente cagionati dall’abuso di alcolici, psicofarmaci o stupefacenti. Le fattispecie relative ai cosiddetti infortunio in itinere (che occorrono durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, e il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale) sono state regolamentate dall’art. 12 del d. lgs. n. 38/2000. Tale decreto ha introdotto anche, tra gli infortuni indennizzabili, il «danno biologico», definito come la lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale.  Il datore di lavoro è sempre ritenuto responsabile dell’ infortunio sia ove ometta di adottare idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto uso da parte del dipendente.

Voci correlate

Tutela della salute. Diritto del lavoro

Igiene e sicurezza del lavoro

Vedi anche
INAIL Sigla di Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ente pubblico a carattere nazionale con personalità giuridica e amministrazione autonoma che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali a favore di quasi tutte ... assicurazione Operazione economica che permette di garantirsi contro le conseguenze patrimonialmente dannose del verificarsi di un rischio determinato, mediante la ripartizione tra una pluralità di soggetti esposti al medesimo tipo di rischio. 1. Generalità La tecnica assicurativa moderna è fondata sulla legge statistica ... lavoro In senso lato, qualsiasi esplicazione di energia volta a un fine determinato. In senso più ristretto, attività umana rivolta alla produzione di un bene, di una ricchezza, o comunque a ottenere un prodotto di utilità individuale o generale. diritto Il lavoro dell’uomo è preso in considerazione dall’ordinamento ... morte Cessazione delle funzioni vitali nell’uomo, negli animali e in ogni altro organismo vivente o elemento costitutivo di esso. antropologia 1. Il concetto di morte La morte, come ogni altro evento del ciclo della vita, impone a tutte le società complesse modalità organizzative, divenendo un fatto sociale ...
Categorie
  • DIRITTO DEL LAVORO in Diritto
Tag
  • DIRITTO DEL LAVORO
  • ENERGIA ELETTRICA
  • GIURISPRUDENZA
  • RADIANTI
  • ASFISSIA
Vocabolario
infortùnio
infortunio infortùnio s. m. [dal lat. infortunium, comp. di in-2 e fortuna «sorte»]. – 1. letter. Evento spiacevole o funesto; sventura, disgrazia: ne’ pubblici infortuni ... si vede sempre un aumento, una sublimazione di virtù (Manzoni)....
lavóro
lavoro lavóro s. m. [der. di lavorare]. – 1. a. In senso lato, qualsiasi esplicazione di energia (umana, animale, meccanica) volta a un fine determinato: il l. dell’uomo, dei buoi, di un cavallo, di una macchina, del computer; l. muscolare,...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali