L’infortunio sul lavoro è l’evento accidentale legato a una causa violenta che si verifica nel contesto lavorativo, provocando la morte, l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta tale da comportare l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. Le cause d’infortunio possono essere classificate in: a) energie lesive d’ordine fisico (energie meccaniche: traumi; energie dinamiche: sforzi corporei; asfissia da cause fisiche; energie termiche: caldo e freddo; energia barica: ipero-ipobaropatie; energie radianti: luminose, raggi X, radium ecc.; energia elettrica); b) energie lesive d’ordine chimico (caustici; tossici esogeni); c) energie lesive d’ordine biochimico (tossici endogeni; sostanze anafilattizzanti); d) virus; e) traumi psichici. Oltre a queste, sul piano medico-legale, va preso in considerazione l’eventuale intervento di fattori d’ordine concausale, preesistenti o sopravvenuti, e la determinazione delle conseguenze dell’infortunio, ai fini della valutazione del danno derivatone, come invalidità temporanea ed, eventualmente, permanente. In dottrina e in giurisprudenza, i presupposti della violenza della causa produttiva dell’infortunio sono ravvisati nell’idoneità, qualitativa e quantitativa, del fattore lesivo esterno a determinare un’alterazione psicofisica, e nella rapidità del suo verificarsi. Ai sensi del d.p.r. n. 1124/1965, si ha infortunio con inabilità permanente assoluta quando si perde completamente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro; infortunio con inabilità permanente parziale quando l’attitudine al lavoro diminuisce in misura superiore al 10% e per tutta la vita; infortunio con inabilità temporanea assoluta quando l’infortunio impedisce totalmente e di fatto di attendere al lavoro per un determinato periodo. L’inabilità permanente al lavoro, totale o parziale, è valutata in base all’attitudine generica al lavoro, senza alcun riferimento alla reale natura del lavoro svolto dal singolo soggetto, ma utilizzando determinate tabelle di menomazione previste dalla legge. L’inabilità temporanea assoluta fa invece riferimento al lavoro specifico svolto dall’infortunato. Al verificarsi di un infortunio il lavoratore è tenuto a darne immediata comunicazione al datore di lavoro (art. 52 d.p.r. n. 1124/1965); ove ciò non avvenga il lavoratore perde il diritto all’indennità economica temporanea per i giorni antecedenti a quello in cui il datore ha ricevuto notizia dell’evento lesivo. Il datore di lavoro, per parte sua, è tenuto a redigere la richiesta di visita medica e ad accompagnare il lavoratore al più vicino ambulatorio INPS o al pronto soccorso. Se l’infortunio è prognosticato non guaribile entro tre giorni, il datore di lavoro deve denunciare l’evento all’INPS. A chi subisca un infortunio che determini un’inabilità temporanea è corrisposta da parte dell’INAIL, a decorrere dal quarto giorno e fino alla guarigione clinica, un’indennità economica giornaliera (art. 68 d.p.r. n. 1124/1965). L’indennità può essere anticipata dal datore di lavoro e rimborsata successivamente dall’INPS. Per effetto della copertura assicurativa, il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile e, quindi dal risarcimento del danno, salvo che: l’infortunio sia derivato dalla commissione di un fatto che costituisce reato da parte del datore di lavoro, dei suoi incaricati o dei suoi dipendenti; il reato sia perseguibile d’ufficio; vi sia stato preventivamente l’accertamento giudiziale di una responsabilità penale del datore di lavoro (art. 10 d.p.r. n. 1124/1965). Rientrano nella nozione di infortunio tutelabile non solo gli eventi conseguenti al rischio proprio dell’attività svolta dal lavoratore, ma anche quelli riconducibili al rischio connaturato all’ambiente di lavoro, nonché gli infortuni avvenuti in circostanze puramente accidentali, in conseguenza di un rischio generico e comune; ne sono invece esclusi i gli infortunio direttamente cagionati dall’abuso di alcolici, psicofarmaci o stupefacenti. Le fattispecie relative ai cosiddetti infortunio in itinere (che occorrono durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, e il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale) sono state regolamentate dall’art. 12 del d. lgs. n. 38/2000. Tale decreto ha introdotto anche, tra gli infortuni indennizzabili, il «danno biologico», definito come la lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale. Il datore di lavoro è sempre ritenuto responsabile dell’ infortunio sia ove ometta di adottare idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto uso da parte del dipendente.
Tutela della salute. Diritto del lavoro