Ingresso delle forze armate di uno Stato belligerante nel territorio di un altro Stato per compiervi un’operazione bellica. Si distingue dal semplice sconfinamento di forze armate straniere, non mosso dall’animus belligerandi e non rivolto quindi a finalità di guerra, e per il suo carattere di subitaneità, dall’occupazione bellica in quanto non ha ancora raggiunto un carattere di stabilità; non tende ancora a sottrarre il territorio invaso alla potestà del nemico; e non dà quindi all’invasore i poteri dell’occupante e le responsabilità relative. In virtù dell’art. 2, par. 4, della Carta dell’ONU che, accettato come norma cogente di diritto internazionale generale, sancisce il divieto dell’uso della forza nelle relazioni internazionali, l’i. armata è da considerarsi un atto internazionalmente illecito.
In patologia, la diffusione nell’organismo di agenti infettivi o di cellule tumorali (i. metastatica). In particolare, nel decorso clinico di molte malattie infettive si distingue un periodo d’i., contrassegnato da febbre, comparsa più o meno brusca dei sintomi caratteristici ed eventualmente positività dell’emocultura.