Atto ricognitivo consistente nell’espletamento di un procedimento di indagine, che può concludersi senza dar luogo a un atto successivo, ovvero con una dichiarazione di scienza dei fatti oggetto di accertamento. È un tipico atto della fase istruttoria del procedimento amministrativo; tramite l’ispezione, di solito condotta nei confronti di soggetti situati in posizione di subordinazione, la pubblica amministrazione può acquisire le circostanze di fatto ed effettuarne una valutazione ai fini della decisione da assumere a conclusione del procedimento.
A differenza dell’inchiesta amministrativa, espletata generalmente da organi costituiti ad hoc, all’ispezione provvedono gli organi ordinari. Peraltro, l’art. 6 della l. n. 241/1990 dispone che il responsabile del procedimento, nell’ambito dell’attività di accertamento d’ufficio e di individuazione delle misure idonee allo svolgimento dell’istruttoria, possa anche esperire ispezioni.