Prestazione di lavoro resa dai detenuti durante il periodo di detenzione, la cui disciplina è stata introdotta dalla l. n. 345/1975 (cosiddetta legge sull’ordinamento penitenziario), su ispirazione degli imperativi posti dall’art. 27 della Costituzione. La definizione del lavoro carcerario, contenuta nell’art. 20 della legge citata, ne sottolinea pertanto la finalità rieducativa, precisando che «deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti ed internati», sottolineando il carattere non afflittivo del lavoro e riconoscendo il diritto fondamentale alla remunerazione per l’attività svolta, che riconduce il lavoro carcerario nell’ambito del lavoro subordinato. Il 3° comma sancisce inoltre l’obbligatorietà del lavoro per i condannati e per le persone sottoposte alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro. La violazione di tale obbligo è giuridicamente sanzionata, anche con l’esclusione dall’attività in comune, se avviene entro tre mesi dalla commissione di una analoga infrazione. Per effetto di una serie di riforme, introdotte soprattutto grazie alla l. n. 296/1993, al l. carcerario si sono anche estese diverse norme in materia di servizi per l’impiego e di politiche per l’occupazione, in particolare quella che prevede che l’amministrazione penitenziaria possa offrire la possibilità, oltre che di lavoro, anche di formazione professionale per i detenuti all’interno dell'istituto.