Attività lavorativa prestata dal personale religioso nell’ambito degli ordini o delle congregazioni di appartenenza, ovvero degli istituti che ne fanno parte. Si caratterizza per la sostanziale immedesimazione che viene a crearsi tra il religioso e l’istituto e che impedisce di assimilare questo rapporto di lavoro al lavoro subordinato di tipo tradizionale, disciplinato dall’art. 2094 c.c. Tale aspetto fa sì che il personale religioso non sia tenuto al versamento dei contributi previdenziali previsti dalle l. n. 92/1956 e 535/1966. Ciò vale, tuttavia, solo per l’attività resa direttamente alle dipendenze di istituzioni o aziende gestite direttamente dagli ordini o dalle congregazioni cui i religiosi appartengono. Diverso è il caso delle attività prestate da religiosi per enti o istituti che assumono rilievo nell’ordinamento giuridico dello Stato, per le quali l’INPS ritiene sussistere l’assoggettabilità.