La libertà di riunione è uno dei diritti costituzionali garantiti nella Costituzione repubblicana all’art. 17. Essa è sancita, in linea di principio, in modo assoluto, con la sola limitazione che si tratti di riunioni pacifiche e senza armi. Per riunione pacifica si intende quella che non turbi l’ordine pubblico, non in senso ideale, ma in senso concreto, materiale. Non è richiesto preavviso per le riunioni in luogo aperto al pubblico, mentre per quelle in luogo pubblico deve essere dato preavviso, almeno tre giorni prima, alle autorità, che possono vietarle solo per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. È stato osservato dalla dottrina che la Costituzione non conosce solo riunioni preavvisabili, in quanto il dovere di preavviso è imposto solo ai promotori di riunioni che per il numero elevato di partecipanti hanno una più rilevante capacità di pregiudicare i diritti dei terzi e di costituire una ragione d’allarme per l’ordine pubblico. Sembra pertanto superato, anche in relazione all’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia, il tradizionale orientamento secondo cui il preavviso costituiva condizione di legittimità della riunione, che era da ritenersi illecita in mancanza di esso.