Per diritti costituzionali si intendono generalmente tutti quei diritti che vengono riconosciuti, proclamati, e/o garantiti in documenti costituzionali. La nozione di diritti costituzionali è una nozione onnicomprensiva: in molti testi costituzionali si parla, infatti, di «diritti fondamentali» (artt. 130 ss. Cost. Francoforte 1849; art. 109 ss. Cost. Germania 1919; art. 1 ss. Legge fondamentale Germania 1949; artt. 10, co. 2, e 15 ss. Cost. Spagna 1978; art. 7 ss. Cost. Svizzera 1999); in altri, in nome di una visione universalistica, si parla, invece, di «diritti dell’uomo» (Dichiarazione di indipendenza statunitense del 1776; Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, del 1793 e del 1795; Preambolo Cost. Francia 1946; Preambolo Cost. Francia 1958); altri ancora parlano di «diritti inviolabili» (art. 2 Cost.; art. 10, co. 1, Cost. Spagna 1978); altri di «libertà pubbliche» (art. 13, co. 1, Cost. Spagna 1978) e via discorrendo.
Diritti costituzionali e costituzionalismo. - In virtù dello stretto legame con il costituzionalismo prima moderno e poi contemporaneo, è opinione comune che i diritti costituzionali nascano tra la fine del XVII e il XVIII secolo, in corrispondenza con le tre grandi rivoluzioni dell’età moderna (inglese, americana e francese). D’altra parte, il legame tra i diritti costituzionali e il costituzionalismo consente anche di porre una linea di demarcazione tra le dichiarazioni medioevali dei diritti (ad esempio, la Magna Charta Libertatum del 1215) e quelle moderne: in virtù del carattere particolaristico degli ordinamenti giuridico-politici del medioevo, le libertà riconosciute nei coevi documenti si caratterizzavano infatti come meri privilegi, dei quali il singolo beneficiava in ragione della sua appartenenza a uno specifico ordine e non avevano portata potenzialmente universale. Tuttavia, questo non deve portare a ritenere che l’affermazione dei diritti costituzionali non sia la risultante di un lungo processo storico: se è vero, infatti, come ha sottolineato Villey, che i diritti umani nascono e proliferano solo nel XVII secolo, è anche vero che, come è stato evidenziato da Oestreich, non può essere sottaciuta l’importanza della tradizione greco-romana e di quella cristiana nell’elaborazione delle categorie concettuali proprie del costituzionalismo moderno e contemporaneo.
Va detto che le prime carte costituzionali erano espressione di una visione di tipo giusnaturalistica: i diritti costituzionali venivano così concepiti come pre-stauali, che lo Stato doveva limitarsi a riconoscere e garantire. Non è un caso, quindi, che la Dichiarazione di indipendenza americana del 1776 parli di «diritti inalienabili» (vita, libertà, perseguimento della felicità) e la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 di «diritti naturali e imprescrittibili» (libertà, proprietà, sicurezza e resistenza all’oppressione). Tuttavia, a partire dal XIX secolo, in corrispondenza del tramonto, sul piano filosofico, delle posizioni giusnaturalistiche, il rapporto tra Stato e diritti costituzionali si è invertito: questi ultimi hanno perso l’originaria valenza antagonistica nei confronti dello Stato ed anzi sono stati interpretati in un contesto che prevedeva l’assorbimento della società civile e dell’individuo nella superiore unità dell’organismo statale, sulla base delle riflessioni di Hegel. Muovendo da tale premessa, C.F. von Gerber è arrivato, in particolare, a parlare dei diritti dei sudditi come meri «diritti riflessi», cioè come meri effetti riflessi di un eventuale ritrarsi del potere statale dalla sfera degli individui; e, sulla stessa scia si è collocato anche G. Jellinek – ma anche studiosi italiani quali Orlando e Romano – con la sua teoria dei «diritti pubblici soggettivi», effetto dell’autolimitazione dello Stato.
I diritti civili, politici e sociali. - Una tradizionale tripartizione dei diritti costituzionali è quella tra diritti civili, diritti politici e diritti sociali. Da un punto di vista storico-comparatistico, come rimarcato in particolare da Marshall, i diritti civili sono i diritti che si affermano per primi, e cioè che vengono proclamati sin dai primi documenti costituzionali: essi si esplicitano essenzialmente nella pretesa di non subire ingerenze da parte dei poteri pubblici e sono, perciò, diritti «negativi di difesa». Tra di essi rientrano i diversi aspetti della libertà individuale (di manifestazione del pensiero, di religione, di stampa, di circolazione, di stipulazione dei contratti ecc.), il diritto ad avere un giusto processo (con le relative garanzie dagli arresti arbitrari), il diritto di proprietà ecc., secondo la compiuta e rigorosa teorizzazione formulata, in particolare, da B. Constant.
I diritti politici. - I diritti politici, invece, sono diritti di partecipazione e spettano all’individuo in quanto membro di una comunità politica. Il diritto politico per eccellenza è l’elettorato attivo e passivo (Diritto di voto). Tuttavia, va detto che la piena affermazione dei diritti politici non è stata altrettanto rapida che quella dei diritti civili: se, infatti, il suffragio universale maschile si è affermato in Francia a partire dal 1848 (art. 24 Cost. Francia 1848; art. 1 l. cost. 25.2.1875), in Italia e in Gran Bretagna si è dovuto attendere il primo dopoguerra e, per il voto alle donne, addirittura il secondo dopoguerra. A differenza dei diritti civili, che possono spettare a tutti gli individui in quanto tali, i diritti politici riguardano tendenzialmente i soli cittadini (Cittadinanza. Diritto costituzionale), anche se in molte esperienze costituzionali odierne si è ormai cominciato a mettere in discussione tale assunto, permettendo agli stranieri legalmente residenti per un certo numero di anni di votare alle elezioni amministrative.
Per diritti sociali si intendono, infine, sia i diritti di partecipazione correlati alla posizione assunta dal singolo nella società (c.d. diritti sociali di partecipazione), come, ad esempio, la libertà sindacale e lo sciopero, sia quei diritti a prestazioni positive da parte dello Stato (c.d. diritti sociali di prestazione), che realizzano il c.d. Stato sociale (Forme di Stato e forme di governo): dal diritto al lavoro, all’istruzione, alla salute, alla previdenza sociale ecc. Se non vi è dubbio che un organico sistema di diritti sociali ha trovato accoglimento nei testi costituzionali solo a partire dalla Costituzione tedesca del 1919, mentre gli studiosi sono molto più divisi sugli antecedenti storici, tra cui spicca, in ogni caso, la Costituzione francese del 1848.
A proposito del diritti costituzionali, alcuni studiosi preferiscono parlare di «generazioni» di diritti. La prima sarebbe formata dai classici diritti «negativi» e da un primo nucleo di diritti di partecipazione alla vita pubblica (quali, ad esempio, un elettorato attivo e passivo alquanto ristretto e il diritto di riunione e di associazione, sebbene con forti limitazioni), che troverebbe la sua esplicitazione nei documenti costituzionali elaborati tra il XVIII ed il XIX secolo. A partire dalla seconda metà del XIX secolo, in virtù dello sviluppo dell’ideologia socialista e del movimento dei lavoratori, si comincerebbe a delineare una seconda generazione di diritti, che troverebbe la sua esplicitazione nelle carte costituzionali del XX secolo, caratterizzate, oltre che dalla più completa valorizzazione dei diritti di riunione e di associazione (in particolare, in campo politico e sindacale), anche dai meccanismi di redistribuzione e di riequilibrio delle disuguaglianze di fatto propri dello Stato sociale. A partire dalla seconda metà del XX secolo, poi, comincerebbe a delinearsi una terza generazione di diritti costituzionali, caratterizzata, da un lato, da un sempre più esteso processo di universalizzazione (cfr. la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 o la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950; Diritti umani. Diritto dell’Unione Europea; Diritti umani. Diritto internazionale), e, dall’altro, dall’emersione di ulteriori tipologie di diritti (i cd. «nuovi diritti»), tra i quali spiccano le problematiche riguardanti l’ambiente e la qualità della vita.
Un problema fondamentale che concerne l’elaborazione odierna dei diritti costituzionali è se essi siano un catalogo «chiuso» o aperto. La grande diffusione di clausole generali nelle Costituzioni europee del secondo dopoguerra (basti pensare, oltre all’art. 2 Cost., anche all’art. 2 Legge fondamentale Germania 1949, ove si parla di «libero sviluppo della personalità») è stata valorizzata in maniera discontinua dalla giurisprudenza delle corti costituzionali e, in particolare, nell’esperienza italiana vede attualmente la Corte costituzionale orientata su posizioni di grande prudenza, nel senso di richiedere tendenzialmente un ancoraggio costituzionale non solo all’art. 2 Cost. ma anche ad uno dei diritti costituzionalmente enumerati.
Lo stesso genere di dibattuto si è avuto anche negli U.S.A., in corrispondenza del processo di espansione dei diritti stessi, operato, tra la metà degli anni cinquanta del Novecento e il ventennio successivo, dalle Corti Warren e Burger. Va segnalato come, in quello specifico contesto, le interpretazioni «chiuse» dei diritti costituzionali hanno espresso una visione restrittiva sul piano delle libertà individuali e collettive, come attesta la circostanza che, proprio negli U.S.A. la polemica più dura contro l’interpretazione «aperta» del catalogo dei diritti costituzionali sia stata portata avanti da giudici dichiaratamente conservatori, come Bork e Scalia.
Diritti umani. Diritto dell’Unione Europea
Diritti umani. Diritto internazionale