Nell’antica Grecia, schiavo liberato, manomesso (➔ manomissione). I l. greci, detti ἀπελεύϑεροι, mantenevano obblighi di varia natura nei confronti dell’ex padrone; politicamente non godevano dei pieni diritti cittadini, ma erano assimilati ai meteci.
Nell’antica Roma era chiamato libertus chi per atto del proprio padrone (manumissio) o, durante l’Impero, anche per sentenza del magistrato, veniva liberato da una iusta servitus. Pur essendo libero e cittadino, il l. non godeva della stessa capacità giuridica degli ingenui, ossia dei nati liberi. Nel campo del diritto pubblico aveva vari diritti politici, ma era escluso dalle principali cariche. Nel diritto privato, manteneva una posizione di subordinazione rispetto all’antico padrone (patrono), verso il quale aveva obblighi molteplici, riassumibili nei tre rapporti di obsequium, operae, bona. Per il primo rapporto il l. doveva rispettare il patrono come padre, quindi non poteva citarlo in giudizio senza il permesso del magistrato, non poteva promuovere contro di lui azioni infamanti; a sanzione del dovere di obsequium, nell’epoca postclassica troviamo generalizzato il rimedio della revocatio in servitutem propter ingratitudinem. Per il secondo rapporto il l. è tenuto a rendere al patrono alcuni servigi, o, se le ha promesse espressamente, determinate operae e prestazioni. Circa i bona, il l. e il patrono sono reciprocamente tenuti agli alimenti, inoltre il patrono sui beni del l. ha un diritto di successione, tutelato da azioni volte a reprimere gli abusi (actio Fabiana, actio Calvisiana). Nel periodo imperiale il l., per disposizione del principe, può conseguire la qualità di ingenuo mediante la natalium restitutio.