È il documento emesso da una banca o dalle Poste in occasione della sottoscrizione da parte di un cliente di un contratto di deposito a risparmio e destinato a essere annotato dall’impiegato della banca a ogni prelievo o versamento ulteriore di denaro contante da parte del depositante. Il libretto rappresenta l’unico mezzo di prova riconosciuto dall’ordinamento per poter documentare le operazioni intercorse tra la banca e il depositante, sicché è impedito alla banca, per esempio, di eccepire la difformità delle annotazioni rispetto alle proprie scritture contabili. Più in particolare, nei libretti nominativi, i prelevamenti possono essere effettuati solo dall’intestatario del libretto o da un suo delegato; nei libretti nominativi pagabili al portatore, i prelevamenti possono essere effettuati anche da un soggetto diverso dall’intestatario, con effetto liberatorio per la banca che non versi in dolo o colpa grave; nei libretti al portatore il possesso del libretto legittima di per sé alla riscossione delle somme depositate.