Nelle elezioni, il numero dei votanti richiesti come minimo per una deliberazione; in particolare: m. semplice (o m. relativa), quella che consiste nella mera prevalenza numerica rispetto a coloro che esprimono voti differenti; m. assoluta, costituita dalla metà più uno degli aventi diritto al voto; m. qualificata, costituita da una frazione prefissata dei votanti, detta quorum, superiore alla metà (per es., due terzi o tre quarti). Con il termine si indica anche (in opposizione a minoranza), il gruppo di votanti che, essendo d'accordo su una linea di condotta, è in grado, per il suo numero, di imporre la propria volontà all'assemblea. Nelle democrazie rappresentative, m. parlamentare, l'insieme dei partiti (i cui rappresentanti in parlamento costituiscono complessivamente la m. assoluta) che sostengono una coalizione di governo alla quale hanno espresso la propria fiducia (è detta quindi anche m. governativa, mentre è detta opposizione parlamentare la minoranza che si è espressa contro quel governo); partito di m., partito che abbia raccolto la m. assoluta dei voti degli elettori; partito di m. relativa, il partito che ha ottenuto il maggior numero di voti, pur non avendo ottenuto la m. assoluta.