Delitto previsto e disciplinato dall’art. 316 bis c.p., commesso da chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, dopo aver ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destini alle predette finalità. Il bene giuridico tutelato dalla norma è il buon andamento della pubblica amministrazione in relazione all’adempimento di opere e attività di pubblico interesse, nonché alla tutela del patrimonio pubblico. L’elemento soggettivo è il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di destinare i contributi, le sovvenzioni e i finanziamenti a fini diversi da quelli per cui è stata concessa la loro erogazione. Il reato si consuma nel momento in cui, in contrasto con il pubblico interesse, le somme erogate vengono impiegate per obiettivi fini diversi da quelli per cui erano state stanziate.