Termine svedese («delegato, rappresentante pubblico») designante un particolare istituto che, a tutela e garanzia del buon andamento dell’amministrazione nei confronti del cittadino, ha la funzione di accogliere reclami ed eventualmente suggerire soluzioni (non vincolanti). Fu introdotto in Svezia con la Regerisform del 6 giugno 1809, nell’intento di creare un organo fiduciario del Parlamento, con il compito di controllare la legalità formale degli atti emanati dal potere esecutivo – allora nelle mani del sovrano – e di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione. In origine era dotato di poteri di inchiesta, di messa in stato d’accusa dei funzionari ritenuti colpevoli e di segnalazione all’autorità competente di eventuali vizi formali degli atti. In seguito ha avuto vasta diffusione, se pur con caratteristiche e denominazioni differenti, in vari ordinamenti nazionali europei ed extraeuropei, e specialmente in Norvegia, Danimarca, Finlandia, Belgio, Olanda, Germania, Gran Bretagna, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Nuova Zelanda, Australia, Canada e Stati Uniti d’America.
Per quanto concerne l’Italia, oltre al difensore civico, va ricordato l’o. bancario. La figura del difensore civico è disciplinata in termini generali dalla l. 8 giugno 1990, nr. 142, sull’ordinamento delle autonomie locali (art. 8), che ha attribuito ai Comuni e alle Province la facoltà di istituire propri difensori civici cui attribuire il ruolo di garanti della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione a livello locale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini. L’o. bancario è un giudice alternativo a cui possono rivolgersi, gratuitamente, dopo aver presentato reclamo all’ufficio competente della banca o dell’intermediario finanziario, i clienti che vogliano risolvere le controversie con le banche e gli intermediari finanziari. Dal 2009 la sua competenza è limitata alle controversie che hanno ad oggetto i servizi e le attività di investimento, nonché a tutte quelle operazioni che non rientrano tra quelle disciplinate al titolo VI del Testo unico della finanza, dall’ottobre 2009 sottoposte alla competenza dell’Arbitro bancario finanziario.
Nel 1994, con decisione del Parlamento (parzialmente modificata con Decisione del 14 marzo 2002 e del 18 giugno 2008) l’Unione Europea ha istituito l’o. europeo, che può svolgere indagini nei casi in cui le istituzioni o gli organi non rispettino i principi della buona amministrazione o violino i diritti umani, nonché suggerire raccomandazioni amichevoli o presentare relazioni speciali al Parlamento dell’Unione. Inoltre, per tutte le denunce che esulano dal proprio mandato, l’o. europeo può avvalersi della Rete europea dei difensori civici, costituita nel 1996, che collega 90 uffici in 31 paesi europei.