progressività, principio di Il criterio generale a cui secondo l’art. 53, co. 2, della Costituzione si ispira il sistema tributario. Tale principio deve essere inteso come una particolare accezione del criterio di eguaglianza sostanziale, di cui all’art. 3, co. 2, della Costituzione, in quanto contribuisce a eliminare, all’interno della comunità statale, tutti gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno sviluppo della persona umana. In base a esso, infatti, il sistema tributario dovrebbe prediligere i tributi progressivi, vale a dire quelli che incidono in misura superiore sui soggetti che mostrano una maggiore attitudine alla contribuzione (nelle imposte progressive l’aliquota aumenta con il crescere della base imponibile). Un sistema tributario caratterizzato dalla p. determina, pertanto, un depauperamento più che proporzionale nei soggetti dotati di maggior ricchezza e meno che proporzionale nei soggetti più poveri; ciò comporta una redistribuzione della ricchezza stessa, con riduzione del divario tra le situazioni economiche dei consociati. Il principio non determina l’obbligo per il legislatore di istituire esclusivamente imposte progressive, potendosi ammettere anche tributi proporzionali e regressivi, senza compromettere la p. complessiva del sistema. Il carattere della p. è inoltre riferito al sistema tributario nel suo complesso, non a specifici tributi o a singoli profili degli stessi; in sostanza, si richiede che ai tributi a struttura progressiva sia assegnato valore caratterizzante del sistema. La dottrina dominante e la giurisprudenza costituzionale, interpretando la disposizione che sancisce la mera «ispirazione» a tale criterio, affermano che si tratti di un principio di portata programmatica, volto cioè a indicare una direttiva al legislatore ordinario ai fini della costruzione del sistema tributario, e non di una norma avente natura precettiva.