Nel diritto canonico, lo scioglimento del matrimonio valido, anche se consumato, in ‘favore della fede’ (can. 1143 cod. iur. can.): tale privilegio (detto anche ‘della fede’) trova applicazione soltanto nel caso che, di due coniugi non battezzati, solo uno riceva successivamente il battesimo e l’altro rifiuti di convertirsi o, in ogni caso, di convivere pacificamente. È così denominato perché trae origine da una lettera di s. Paolo (I Cor. 7, 12-15).