L’atto del rendere pubblicamente noto. In diritto, pubblicazione della sentenza, atto coincidente, ai sensi dell’art. 133 c.p.c., con il deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata.
La pubblicazione è rilevante in primo luogo perché prima di essa il giudice può modificare la propria decisione e deve in ogni caso tenere conto dell’eventuale ius superveniens; in secondo luogo perché dalla pubblicazione comincia a decorre il termine lungo per l’impugnazione ex art. 327 c.p.c.
Per il perfezionamento della pubblicazione è sufficiente il deposito della sentenza, e la mancanza o il vizio delle ulteriori attività di certificazione e di comunicazione, disciplinate dai co. 2 e 3 dell’art. 133 c.p.c., non inficiano la validità della pubblicazione, né ne provocano la nullità; eventuali irregolarità possono tuttavia assumere rilevanza nel computo del termine lungo, quando a esse sia imputabile la mancata conoscenza dell’atto impugnando ovvero del dies a quo del termine di impugnazione.
Impugnazioni. Diritto processuale civile
Sentenza. Diritto processuale civile