Capo spirituale di una comunità ebraica. Il termine deriva da rabbi, titolo onorifico (‘mio maestro’: nei Vangeli, è appellativo frequente con cui i discepoli si rivolgono a Gesù) che, a partire dal 1° sec. d.C., costituiva la denominazione ufficiale dei dottori della legge in Palestina. Il r. esercita diverse funzioni: cura l’educazione religiosa a tutti i livelli, predica nelle sinagoghe, controlla il corretto funzionamento delle cerimonie e dei servizi rituali, celebra matrimoni, giudica secondo la legge ebraica nei suoi vari ambiti di competenza (familiare, civile ecc.), stabilisce la regola nei casi dottrinali e rituali controversi, assiste spiritualmente i fedeli, è ministro del culto secondo la legge civile. L’attività rabbinica è variamente esercitata secondo le consuetudini e gli ordinamenti locali. In Italia le comunità eleggono un r. capo alla direzione della vita religiosa di una città; altrove la giurisdizione può essere più estesa (regionale, nazionale).
La scrittura rabbinica è la scrittura ebraica derivata dalla quadrata, impiegata per libri d’importanza minore o per i commenti marginali ai testi in scrittura quadrata.