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Ratifica. Diritto civile

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Atto unilaterale recettizio con cui il rappresentato sana gli effetti di un negozio annullabile compiuto dal rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli (art. 1399 c.c.). In sostanza la ratifica è un negozio giuridico di legittimazione successiva che opera come una sorta di procura a posteriori. La ratifica dev’essere fatta con le stesse forme prescritte per la conclusione del negozio ratificato e opera con effetto retroattivo, salvi però i diritti dei terzi, cioè di coloro che, in data anteriore all’atto di ratifica, abbiano compiuto con il ratificante atti relativi a cose o a diritti compresi nella ratifica. Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono sciogliere il contratto prima della ratifica. Il terzo contraente può invitare l’interessato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica si intende negata. In base all’art. 1711 è suscettibile di ratifica l’atto che esorbita dai limiti del mandato: deve trattarsi di mandato senza rappresentanza, altrimenti la fattispecie ricade sotto la disciplina degli artt. 1398 e 1399 c.c. Nella gestione di affari, infine, è prevista la ratifica, che produce, relativamente alla gestione, gli stessi effetti che sarebbero derivati da un mandato. Poiché la gestione di affari produce effetto indipendentemente dalla ratifica, è opinione comune che quest’ultima sia richiesta solo per i casi di gestione in cui manchino gli estremi richiesti dalla legge e quelli in cui il gestore credeva erroneamente di gestire un affare proprio.

Voci correlate

Contratto

Gestione di affari

Mandato

Rappresentanza. Diritto civile

Vedi anche
annullabilità annullabilità In diritto civile, forma di invalidità del negozio giuridico per la quale l’atto esiste e produce i suoi effetti finché non ne venga richiesto (e ottenuto) l’annullamento (➔). I casi di annullabilita sono tassativamente previsti dalla legge e riguardano in generale la capacità del soggetto ... Rappresentanza. Diritto civile Con la rappresentanza si opera una delle più importanti fattispecie della collaborazione giuridica in quanto si realizza un fenomeno in cui diversi soggetti dell’ordinamento giuridico direttamente interessati o indirettamente partecipi di un interesse cooperano per il raggiungimento di un fine che è ... diritto civile Complesso delle norme di diritto privato che si applicano a tutti i cittadini; esso viene contrapposto in genere all'altra branca in cui per tradizione si suddivide il diritto privato, e cioè il diritto commerciale. Comprende il diritto delle persone e di famiglia, i diritti reali sulla natura giuridica ... Negozio giuridico Il negozio giuridico è l’atto mediante il quale il privato è autorizzato dall’ordinamento giuridico a regolare interessi individuali nei rapporti con altri soggetti. Rientra nelle categorie degli atti giuridici, perché ha rilievo giuridico nel senso che è capace di produrre degli effetti giuridici solo ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Tag
  • NEGOZIO GIURIDICO
Vocabolario
ratìfica
ratifica ratìfica s. f. [der. di ratificare]. – 1. a. In diritto civile, approvazione, da parte dell’interessato, di un negozio giuridico compiuto da un suo rappresentante non investito dei poteri di compierlo o che abbia esorbitato dalla...
civile
civile agg. [dal lat. civilis, der. di civis «cittadino»]. – 1. Di cittadino, dei cittadini, considerati come parte d’uno stato e con particolare riguardo alla loro convivenza in seno allo stato: diritto c., in senso ampio, il complesso...
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