È un dovere di riserbo cui sono tradizionalmente tenute le imprese bancarie in relazione alle operazioni, ai conti e alle posizioni concernenti gli utenti dei servizi da essi erogati, che assume rilevanza come eventuale fonte di responsabilità contrattuale della banca. A tale dovere non corrisponde, nei clienti delle banche, una posizione giuridica soggettiva costituzionalmente protetta, né un diritto della personalità, poiché la sfera di riservatezza che circonda i conti e le operazioni degli utenti dei servizi bancari è strumentale all’obiettivo della sicurezza e del buon andamento dei traffici commerciali.
Il segreto bancario non trova fondamento in una specifica disposizione giuridica, ma si ricava da alcune norme che al contrario consentono a determinati soggetti di effettuare indagini bancarie (per esempio, l’autorità giudiziaria, qualora la documentazione bancaria sia pertinente a un reato; gli uffici finanziari e le commissioni tributarie per l’accertamento di posizioni fiscali; l’amministrazione giudiziaria, al fine dell’accertamento dei redditi), mentre non esiste un diritto dei terzi ad acquisire informazioni e solo il cliente, detentore del segreto bancario, può liberare la banca dal dovere di riserbo.