sponsio In diritto romano, antico contratto verbale, con il quale era possibile assumere obbligazioni di qualsiasi contenuto mediante la pronuncia di determinate parole. Aveva origine probabilmente sacrale, giacché presenta analogie con la formula del giuramento; ma già intorno alla metà del 5° sec. a.C. il negozio della s. era del tutto laicizzato, e perciò utilizzabile dai privati al fine di contrarre impegni rilevanti soltanto nei rapporti tra loro, senza alcun coinvolgimento della divinità. Constava di un’interrogazione e di una risposta: il futuro creditore domandava alla controparte se intendeva promettere (spondere) di eseguire una certa prestazione, e l’altro, per obbligarsi, doveva solennemente replicare, alla presenza di entrambi e nello stesso momento, assentendo, tramite l’utilizzo del semplice verbo spondeo («prometto»), mentre una risposta non formulata esattamente con questo verbo avrebbe fatto sì che il negozio non producesse alcun effetto, sul piano giuridico.
Lo sponsor garantiva dunque, per lo più, l’adempimento di un’obbligazione propria; ma forse, in epoca remota, era chiamato a garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui, oppure l’esistenza di un fatto oggettivo. D’altronde, anche in seguito la s. fu utilizzata per garantire l’esecuzione di una prestazione altrui, pur già contratta, anch’essa, mediante sponsio. Durante l’intera parabola dell’esperienza giuridica romana il negozio fu accessibile ai soli cives, dovendo pertanto gli stranieri ricorrere, per obbligarsi verbalmente, alle formalità proprie della stipulatio, contratto ritenuto invece di ius gentium.