suzeraineté Nel diritto feudale, la primazia del signore sul vassallo e quindi il complesso dei poteri e dei doveri del primo verso il secondo (investitura, protezione) e l’insieme dei doveri di questo verso quello (fedeltà, tributi, ausilio militare ecc.).
Nel 19° sec., il rapporto di s. è stato storicamente realizzato da parte della Turchia nei confronti di alcune sue province cristiane della Penisola Balcanica (Moldavia e Valacchia, Serbia e Montenegro, dal trattato di Parigi del 1856 al trattato di Berlino del 1878, la Bulgaria dal 1878 al 1908) e rispetto inoltre ad alcuni paesi musulmani dell’Africa mediterranea (attraverso varie vicende, l’Egitto, dal 1841 al 1914, e la Tunisia, dal 1873 al 1923).
La s. è stata anche la posizione goduta dalla corona britannica, in Asia, rispetto ad alcuni principati indiani e dalla Cina nei confronti del Tibet. Il contenuto della s. si riassumeva nella titolarità, da parte dello Stato suzerain, di un complesso di diritti, tra cui quello di investire delle sue potestà il capo dello Stato dipendente; di percepire il pagamento di un tributo annuo; in caso di guerra, di ricevere il concorso delle forze armate dello Stato vassallo; il potere di impegnarlo con i propri accordi internazionali; d’altra parte, aveva il dovere di proteggere lo Stato vassallo; di rispettare la sua autonomia interna ecc.