In materia penale, tra le molteplici disposizioni vigenti, l’art. 270 bis c.p. prevede il delitto di associazioni con finalità di terrorismo internazionale in base al quale chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia anche indirettamente associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo o di versione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da 7 a 15 anni. La sola partecipazione alle predette associazioni è punita con la reclusione da 5 a 10 anni.
Agli effetti della legge penale, la finalità di terrorismo si configura anche quanto gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un istituzione e un organismo internazionale.
Con il d.l. n. 144/2005 (convertito in l. n. 155/2005) sono state introdotte misure urgenti per il contrasto al terrorismo internazionale. Scopo principale del provvedimento è potenziare gli strumenti di indagine e di controllo mediante una limitata modifica delle norme vigenti.