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Translatio iudicii

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Trasferimento del procedimento da un ufficio giudiziario a un altro a seguito di un provvedimento del giudice preventivamente adito che declini la propria competenza a seguito dell'accoglimento di un’eccezione di difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 37 (purché non ci sia un difetto assoluto di giurisdizione, ovvero non si tratti di poteri propri della pubblica amministrazione) o di un’eccezione di incompetenza ai sensi dell’art. 38, ovvero ancora a seguito del verificarsi di fenomeni giuridici quali quelli descritti agli articoli 34, 35, 36 e 40 del codice di procedura civile.

Nei casi sopra enunciati il trasferimento ad altro giudice non avviene d’ufficio ma richiede l’iniziativa della parte del giudizio più diligente. Infatti il provvedimento con cui il giudice adito declina il giudizio è accompagnato dalla fissazione di un termine alle parti entro cui il procedimento debba essere riassunto davanti ad altro giudice indicato e dalla conseguente cancellazione della relativa causa dal ruolo.

Voci correlate

Competenza. Diritto processuale civile

Giurisdizione. Diritto processuale civile

Vedi anche
Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ... Eccezione Diritto Nel processo civile, genericamente, le difese della parte convenuta volte a impedire l’accoglimento della domanda proposta dall’attore. Si usa distinguere tra le eccezione processuali o eccezioni di rito, atte a rilevare la presenza di un vizio formale o extraformale del processo, così da provocarne ... Provvedimento decisorio Nel diritto, quel provvedimento che decide una controversia. Il provvedimento decisorio per eccellenza è la sentenza di merito con la quale il giudice definisce la controversia innanzi a lui proposta (art. 132 c.p.c.). Tuttavia, non mancano casi in cui la funzione decisoria è esercitata dal giudice ... Processo civile In generale, con il termine processo si intende il complesso delle attività e delle forme mediante le quali appositi organi prestabiliti dalla legge esercitano, con l’osservanza di determinate modalità, il potere di giurisdizione, cioè attuano nel caso concreto il comando della legge. Il processo civile, ...
Categorie
  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
Tag
  • DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
  • PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vocabolario
iudicare
iudicare v. tr. [dal lat. iudicare] (io iùdico, tu iùdichi, ecc.). – Forma letter. ant. per giudicare. ◆ Analogam. iudicato, iùdice, iudìcio, ecc., per giudicato, giudice, giudizio e gli altri derivati.
translatare, translato, translatóre, translazióne
translatare, translato, translatore, translazione translatare, translato, translatóre, translazióne: v. traslatare, traslato, traslatore, traslazione.
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