Trasferimento del procedimento da un ufficio giudiziario a un altro a seguito di un provvedimento del giudice preventivamente adito che declini la propria competenza a seguito dell'accoglimento di un’eccezione di difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 37 (purché non ci sia un difetto assoluto di giurisdizione, ovvero non si tratti di poteri propri della pubblica amministrazione) o di un’eccezione di incompetenza ai sensi dell’art. 38, ovvero ancora a seguito del verificarsi di fenomeni giuridici quali quelli descritti agli articoli 34, 35, 36 e 40 del codice di procedura civile.
Nei casi sopra enunciati il trasferimento ad altro giudice non avviene d’ufficio ma richiede l’iniziativa della parte del giudizio più diligente. Infatti il provvedimento con cui il giudice adito declina il giudizio è accompagnato dalla fissazione di un termine alle parti entro cui il procedimento debba essere riassunto davanti ad altro giudice indicato e dalla conseguente cancellazione della relativa causa dal ruolo.
Competenza. Diritto processuale civile
Giurisdizione. Diritto processuale civile