Delitto commesso da chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa (art. 610 c.p.). Il delitto si consuma nel momento in cui l’altrui volontà sia indotta concretamente a fare, tollerare od omettere ciò che impone l’agente.
La violenza può essere fisica, che si esplica direttamente sulla vittima, o c.d. impropria che si espleta cioè attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui al fine di coartarla.
L’elemento soggettivo è il dolo generico rappresentato anche dalla consapevolezza del dissenso della vittima.
Il delitto è aggravato se il fatto è commesso con armi, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o supposte.