La vita umana è un bene indisponibile che riceve una particolare tutela dall’ordinamento. Ad es., possono ricordarsi l’art. 1 l. 22 maggio 1978, n. 194 (in base al quale lo Stato tutela la vita umana dal suo inizio), e, più di recente, l’art. 1 l. 19 febbraio 2004, n. 40 (che annovera il concepito tra i soggetti di diritto) e l’art. 10 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 (ratificata dall’Italia con l. 3 marzo 2009, n. 18): il diritto alla vita è connaturato alla persona umana. Il diritto alla vita è protetto dalla possibile violazione ad opera non solo di terzi (in capo ai quali potrà quindi sorgere l’obbligo di risarcire i danni provocati cagionando la morte di un soggetto), ma anche di sé stessi (i trattamenti terapeutici sono infatti ritenuti legittimi, pure nell’eventualità di rifiuto del paziente, nel caso di un pregiudizio imminente ed irreparabile che integri gli estremi dello stato di necessità ex art. 2045 c.c.). La Corte di cassazione ha affermato che anche il concepito ha diritto alla vita.
Persona fisica e persona giuridica