Tributo indiretto applicato sulla produzione o sul consumo di determinati beni. Le a. assicurano alcune importanti finalità del sistema fiscale: la realizzazione del principio della generalità dell’imposta (in quanto colpiscono prodotti di largo consumo, in proporzione al consumo stesso); l’assicurazione di un gettito immediato e costante per lo Stato; la possibilità di rapide manovre fiscali mediante il ritocco delle aliquote. Con il testo unico sulle a. (d. legisl. 504/1995) la normativa è stata razionalizzata al livello interno e coordinata e armonizzata con le direttive comunitarie. Sono oggi assoggettati ad a.: oli minerali e derivati, alcool e bevande alcoliche, fiammiferi, tabacchi lavorati, energia elettrica, gas metano, oli lubrificanti.
L’imposta è calcolata applicando alla base imponibile (quantità di prodotto immessa in consumo) un’aliquota (che può essere fissa o proporzionale). Sono tenuti al pagamento delle imposte i titolari dei depositi fiscali (produttori o depositari dei beni) dai quali viene realizzata l’immissione al consumo ovvero i soggetti nei cui confronti si realizza il presupposto per l’esigibilità dell’imposta. Tali soggetti hanno la facoltà di rivalersi sul consumatore, in ordine all’ammontare dell’imposta assolta. Data l’importanza di tali tributi, l’amministrazione finanziaria ha previsto una serie di obblighi formali per l’attivazione dei depositi fiscali, doveri di predisposizione di misuratori e contatori tecnici presso i depositi fiscali, costanti controlli sui depositi fiscali, sul trasporto delle merci e sulla quantità e qualità dei prodotti importati o fabbricati.