In diritto civile per addizioni si intendono le opere eseguite su un bene immobile (v. Beni) da chi non ne sia proprietario (ma, per es., possessore o locatario) e che siano dotate di autonoma individualità (per es., una statua). Al momento della restituzione dell’immobile al proprietario, se le addizioni possono essere rimosse senza nocumento, il possessore o detentore ha diritto di toglierle e asportarle, salvo che il proprietario non preferisca ritenerle, dietro pagamento di un’indennità (Indennizzo). Qualora invece non possano essere tolte, non è dovuta alcuna indennità, salvo che le addizioni non costituiscano miglioramento del fondo.
Miglioramenti. - Per miglioramenti si intendono le opere eseguite su un immobile da chi non ne sia proprietario e che siano prive di autonoma individualità, ma che comunque aumentino il valore o la produttività del bene (per es., il dissodamento di un fondo rustico). Al momento della restituzione al proprietario, il possessore ha sempre diritto a un’indennità (non così il locatario).