Nel contratto di agenzia, il soggetto che assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altro contraente la conclusione di contratti in una zona determinata, verso retribuzione o provvigione proporzionale agli affari conclusi e con diritto di esclusiva. Normalmente è lavoratore autonomo, pur beneficiando di alcune regole proprie della disciplina del rapporto di lavoro quali quelle concernenti il preavviso per il recesso dal contratto e l’indennità di anzianità; ma può anche essere legato da un vincolo di subordinazione al preponente, divenendone impiegato. Può essergli conferita la rappresentanza per la conclusione dei contratti, acquistando la qualità di imprenditore commerciale se dotato di organizzazione e mezzi propri nell’esercizio della attività.
Specie particolare di tale figura è l’agente di assicurazione, di regola sfornito di rappresentanza, al quale sono applicabili le norme sul contratto di agenzia in quanto non siano derogate dagli usi e in quanto compatibili con la natura dell’attività assicurativa.
Altra specie ancora è l’agente marittimo, un raccomandatario che assume stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione dei contratti in una zona determinata per conto dell’armatore o del vettore. Inoltre la l. n. 204/1985 stabilisce che per esercitare la professione di agente di commercio occorre essere iscritti a un ruolo tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. L’iscrizione nel ruolo viene deliberata su istanza dell’interessato da una commissione istituita presso ciascuna camera: avverso le deliberazione di ciascuna camera è proponibile ricorso dinanzi alla Commissione centrale.